e intermediazione nella trattazione degli atti pubblici: denuncia di decesso allo stato civile del comune competente e contatto con gli annessi uffici cimiteriali.
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Christian De Carlo Onoranze Funebri srl
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INSIEME A VOI
ROBERTO GERVASO
ASSISTENZA IN CASO DI APERTURA DELLA SUCCESSIONE
La successione a causa di morte permette ad un soggetto di subentrare a un altro (il defunto) al momento della morte di quest’ultimo, nella titolarità di uno o più rapporti giuridici di natura patrimoniale. La legge prevede due sole forme di successione, quella legale e quella testamentaria. È vietata ogni altra modalità di trasmissione del patrimonio.
La successione può essere:
La successione può riguardare tutti i beni del defunto ovvero solo determinati beni/diritti specificatamente individuati.
Sono trasmissibili:
Sono intrasmissibili:
Il procedimento successorio consta di 4 fasi:
SUCCESSIONE PER TESTAMENTO
Il testamento è un atto formale con cui taluno dispone di tutte o parte delle proprie sostanze patrimoniali e non per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Sempre revocabile.
Alla morte di una persona bisogna accertarsi quanto prima se questa aveva predisposto un testamento. In mancanza di informazioni certe circa l’esistenza o meno di un testamento, è possibile effettuare la ricerca di un testamento presso Consiglio Notarile del distretto di residenza del defunto oppure all’archivio notarile oppure tramite un legale etc.
Il testamento deve essere pubblicato senza indugio.
Tre tipi di testamento:
OLOGRAFO (art. 602 c.c.)
È la forma più semplice e meno costosa con cui un soggetto può disporre dei propri beni. Esso si caratterizza per tre requisiti:
Conservazione:
Svantaggi:
PUBBLICO (art. 603 c.c.)
Si perfeziona innanzi al Notaio, alla presenza di due testimoni nel rispetto di un preciso procedimento legale. Il testatore, alla presenza di due testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale viene redatta per iscritto a cura del Notaio stesso, previ gli opportuni accertamenti del caso.
Conservazione: presso lo studio notarile del Notaio rogante all’interno del fascicolo degli atti mortis causa fino a quando il testatore è in vita
Vantaggi:
Svantaggi:
SEGRETO (art. 604 c.c.)
È scritto dal testatore o da un terzo e consegnato in busta chiusa ad un Notaio affinché lo custodisca e lo renda pubblico dopo la morte del testatore.
Consta di due parti: la scheda testamentaria e verbale di ricevimento da parte del Notaio alla presenza di due testimoni.
Conservazione: presso studio Notarile
Vantaggi:
Svantaggi:
INTERNAZIONALE
Forma particolare di testamento che può essere utilizzato da un italiano in Italia, da italiani all’estero (presso autorità diplomatica o consolare o altro soggetto abilitato a ricevere questa forma di testamento) oppure da stranieri in Italia (provenienti da paesi che abbiamo aderito alla Convenzione oppure da un paese che riconosca la validità di un testamento redatto all’estero).
TESTAMENTI SPECIALI
In situazioni particolari il legislatore ha previsto dei testamenti speciali ammettendone la validità pur in mancanza di certi formalismi. Per tutti è prescritta la forma scritta. Hanno una durata di tre mesi dal ritorno ad una situazione di normalità dopodiché il testatore deve predisporre un nuovo testamento.
Ipotesi specifiche:
SUCCESSIONE LEGITTIMA (PER LEGGE)
In assenza di un testamento valido è la legge a stabilire quali parenti ereditano e in quale misura (art.li 565 ss. c.c.)
Per regola generale i parenti più prossimi escludono i più remoti.
I chiamati all’eredità sono:
DONAZIONE DOPO LA MORTE
Ogni cittadino maggiorenne può esprimere il proprio consenso o dissenso finalizzato alla donazione di organi e tessuti dopo la morte attraverso una delle seguenti modalità:
É opportuno comunicare la propria decisione ai familiari.
Questi modi sono tutti pienamente validi ai sensi di legge. La dichiarazione resa all’ASL, al Comune e all’AIDO è registrata nel Sistema Informativo Trapianti e consultabile dai medici per verificare, in caso di necessità, l’esistenza di un’espressione di volontà sulla donazione.
Si può cambiare idea sulla donazione in qualsiasi momento poiché, in caso di accertamento della volontà espressa in vita, fa sempre fede l’ultima dichiarazione resa in ordine temporale. Non esistono limiti di età per esprimersi sulla donazione di organi e tessuti.
Nel caso in cui la persona non abbia rilasciato in vita una dichiarazione in merito alla donazione di organi e tessuti, il prelievo è consentito solo se i familiari aventi diritto (nell’ordine: coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori) non si oppongono alla donazione. Per i minori sono sempre i genitori a decidere; se anche solo uno dei due è contrario, il prelievo non può essere effettuato.
La dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti non è obbligatoria nel nostro Paese.
Gli organi che possono essere donati dopo la morte sono: cuore, polmoni, rene, fegato, pancreas e intestino; tra i tessuti: pelle, ossa, tendini, cartilagine, cornee, valvole cardiache e vasi sanguigni. Espressamente vietata dalla legge è la donazione del cervello e delle gonadi.
TESTAMENTO BIOLOGICO (DAT)
In vigore dal 31 gennaio 2018 la legge sul testamento biologico (legge 2 dicembre 2017, n. 219 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018).
Sono delle disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o al rifiuto di determinati:
accertamenti diagnosticiscelte terapeutiche (in generale)singoli trattamenti sanitari (in particolare)
Può essere redatto mediante:
atto pubblicoscrittura privata autenticata da Notaioscrittura privata semplice consegnata personalmente all’ufficio di Stato Civile del comune di residenza del testatoreL’atto non sconta nessun tipo di imposta (di registro, di bollo) né tassa o diritto
Elementi necessari:
la capacità di intendere e volere del disponentela sua manifestazione di volontà in materia di trattamenti sanitarila nomina di un fiduciario, incaricato di dare attuazione alla sua volontàeventuale nomina di un sostituto fiduciario
Sempre revocabile e modificabile.
FONTE: Studio Legale Avv. Benedetta Gabrielli